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venerdì 9 settembre 2011

Valutazione dello stress lavoro correlato d.lgs 81/08 e successive modifiche.

Il piano d’azione per la valutazione del rischio stress lavoro correlato. L’introduzione dell’obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro correlato sta determinando la richiesta da parte delle aziende, di strumenti valutativi semplici, economici e validi. Il mercato propone prodotti apparentemente efficaci, per lo più in forma di software/check-list, ma che, se utilizzati in via esclusiva, possono risultare inadeguati.

La natura del rischio stress lavoro correlato, diverso da altri rischi occupazionali (es. rumore) affrontabili con metodi e strumenti di misura standardizzati, richiede un piano di azione che preveda l’applicazione di metodi condivisi di approccio al problema con la valutazione del rischio specifico attraverso strumenti differenti.
Azioni informative per prevenire i rischi da stress lavoro correlato
Sono ipotizzabili due distinti filoni comunicativi:
a) la sensibilizzazione di tutti i lavoratori sul problema stress lavoro correlato: natura, cause, effetti, soluzioni;
b) l’esplicitazione da parte del management della volontà di affrontare il problema.
Analisi documentale come indicatore del livello del rischio stress lavoro correlato
L’ analisi documentale è necessaria per la lettura dell’organizzazione del lavoro (organigramma, flussi produttivi, flussi comunicativi, gestione risorse umane, ecc.), la raccolta di indicatori aziendali di stress lavoro correlabili (assenze per malattia, infortuni, turn-over, richieste cambio mansione, ecc.) e per le informazioni sulla gestione della salute e sicurezza (verbali riunioni periodiche, piani di intervento annuali/pluriennali, relazioni biostatistiche annuali);
Formazione e corsi per capire e valutare il rischio stress lavoro correlato
I corsi di formazione e aggiornamento in materia sono previsti per:
  • corsi per dirigenti-preposti:Ambito di formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37;
  • corsi per i lavoratori :rischio specifico, nell’ambito della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08;
  • corsi per i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza : come previsto all’art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/08;
Valutazione del rischio stress correlato all’ambiente di lavoro: L’intervento di valutazione del rischio specifico comprende:
  • valutazione oggettiva tramite metodi di osservazione diretta
  • valutazione soggettiva tramite l’analisi della percezione dei lavoratori
  • report conclusivo con l’analisi dei dati e la definizione dei livelli di rischio, parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi.
Sulla base dell’analisi dei dati raccolti s’identificheranno indicatori sintetici parametrici di livello di rischio stress lavoro correlato: basso, medio o alto.
Dopo la valutazione, la gestione del rischio stress lavoro correlato
Interventi di prevenzione e protezione saranno adottati in base alla tipologia di rischio stress lavoro correlato.
Prevenzione collettiva del rischio stress sui luoghi di lavoro Oltre a prevedere soluzioni rivolte ai singoli individui, vengono adottate soluzioni di prevenzione dello stress sul lavoro che interessano, in larga scala, la collettività attraverso la revisione delle misure organizzative, tecniche, procedurali, ergonomiche e di revisione della politica aziendale.
In questo contesto assume un ruolo cruciale nella valutazione e prevenzione rischio stress lavoro correlato la sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione dei rischi
Nella parte relativa alla valutazione e alla gestione del rischio stress lavoro correlato, il Documento di valutazione rei rischi deve documentare l’effettuazione dei seguenti interventi:
  • azioni di sensibilizzazione ed informazione;
  • analisi documentale;
  • azioni formative intraprese per le varie figure interne;
  • processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine;
  • programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale;
  • eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio;
  • piano di monitoraggio / follow-up con relativa tempistica.
SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 17 NOVEMBRE 2010
Si segnala che sono state approvate in data 17 novembre scorso dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “Le indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress per la valutazione del rischio stress lavoro correlato” (art. 6, comma 8, lett. mquater, d.lgs. n. 81/20028).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 novembre u.s. ha reso noto il documento tramite Lettera Circolare.
Il documento contiene le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato con l’obiettivo di superare le difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, resa definitivamente obbligatoria dall’art. 28 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro. Il 31 dicembre 2010 è la data di decorrenza di tale obbligo a partire dalla quale i datori di lavoro dovranno dare avvio all’adeguamento della valutazione secondo quanto prescritto.
La finalità del documento è quello di indirizzare le attività dei datori di lavoro, loro consulenti e organi di vigilanza sul percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, come parte integrante della valutazione dei rischi e delineare un protocollo che possa essere gestito dal datore di lavoro avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.)
Il modello introdotto si articola in due fasi progressive:
1. una necessaria valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili afferenti a fattori di contesto o di contenuto del lavoro quali ad esempio gli indici infortunistici; le assenze per malattia; il turnover; l’entità dei procedimenti e delle sanzioni; le segnalazioni del medico competente. Tale attività viene fatta attraverso liste di controllo gestite direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei suoi ausiliari.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.
2. una valutazione approfondita eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di investigazione adeguati quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.
In relazione alla seconda fase di valutazione vengono fornite differenziate indicazioni in relazione alla dimensione aziendale:
• Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
• Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.
Infine, il documento nella sua parte finale fa salve le valutazioni del rischio da stress-lavoro correlato effettuate coerentemente ai contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, salvo aggiornamenti della stessa valutazione – in base a quanto prescritto – nelle ipotesi previste dal Testo Unico in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).

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