Il piano d’azione per la valutazione del rischio stress lavoro
correlato.
L’introduzione dell’obbligo della valutazione del rischio da stress lavoro
correlato sta determinando la richiesta da parte delle aziende, di strumenti
valutativi semplici, economici e validi. Il mercato propone prodotti
apparentemente efficaci, per lo più in forma di software/check-list, ma che, se
utilizzati in via esclusiva, possono risultare inadeguati.
La natura del rischio stress lavoro correlato, diverso da altri rischi occupazionali (es. rumore) affrontabili con metodi e strumenti di misura standardizzati, richiede un piano di azione che preveda l’applicazione di metodi condivisi di approccio al problema con la valutazione del rischio specifico attraverso strumenti differenti.
Azioni informative per prevenire i rischi da stress lavoro correlato
Sono ipotizzabili due distinti filoni comunicativi:
a) la sensibilizzazione di tutti i lavoratori sul problema stress lavoro correlato: natura, cause, effetti, soluzioni;
b) l’esplicitazione da parte del management della volontà di affrontare il problema.
Sono ipotizzabili due distinti filoni comunicativi:
a) la sensibilizzazione di tutti i lavoratori sul problema stress lavoro correlato: natura, cause, effetti, soluzioni;
b) l’esplicitazione da parte del management della volontà di affrontare il problema.
Analisi documentale come indicatore del livello del rischio stress
lavoro correlato
L’ analisi documentale è necessaria per la lettura dell’organizzazione del lavoro (organigramma, flussi produttivi, flussi comunicativi, gestione risorse umane, ecc.), la raccolta di indicatori aziendali di stress lavoro correlabili (assenze per malattia, infortuni, turn-over, richieste cambio mansione, ecc.) e per le informazioni sulla gestione della salute e sicurezza (verbali riunioni periodiche, piani di intervento annuali/pluriennali, relazioni biostatistiche annuali);
L’ analisi documentale è necessaria per la lettura dell’organizzazione del lavoro (organigramma, flussi produttivi, flussi comunicativi, gestione risorse umane, ecc.), la raccolta di indicatori aziendali di stress lavoro correlabili (assenze per malattia, infortuni, turn-over, richieste cambio mansione, ecc.) e per le informazioni sulla gestione della salute e sicurezza (verbali riunioni periodiche, piani di intervento annuali/pluriennali, relazioni biostatistiche annuali);
Formazione e corsi per capire e valutare il rischio stress lavoro
correlato
I corsi di formazione e aggiornamento in materia sono previsti per:
I corsi di formazione e aggiornamento in materia sono previsti per:
- corsi per dirigenti-preposti:Ambito di formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 37;
- corsi per i lavoratori :rischio specifico, nell’ambito della formazione prevista dal D.Lgs. 81/08;
- corsi per i rappresentanti del lavoratori per la sicurezza : come previsto all’art. 37 comma 10 del D.Lgs 81/08;
Valutazione del rischio stress correlato all’ambiente di lavoro:
L’intervento di valutazione del rischio specifico comprende:
- valutazione oggettiva tramite metodi di osservazione diretta
- valutazione soggettiva tramite l’analisi della percezione dei lavoratori
- report conclusivo con l’analisi dei dati e la definizione dei livelli di rischio, parte integrante del documento generale di valutazione dei rischi.
Sulla base dell’analisi dei dati raccolti s’identificheranno indicatori
sintetici parametrici di livello di rischio stress lavoro correlato:
basso, medio o alto.
Dopo la valutazione, la gestione del rischio stress lavoro correlato
Interventi di prevenzione e protezione saranno adottati in base alla tipologia di rischio stress lavoro correlato.
Interventi di prevenzione e protezione saranno adottati in base alla tipologia di rischio stress lavoro correlato.
Prevenzione collettiva del rischio stress sui luoghi di lavoro
Oltre a prevedere soluzioni rivolte ai singoli individui,
vengono adottate soluzioni di prevenzione dello stress sul lavoro che
interessano, in larga scala, la collettività attraverso la
revisione delle misure organizzative, tecniche, procedurali, ergonomiche e di
revisione della politica aziendale.
In questo contesto assume un ruolo cruciale nella valutazione e prevenzione rischio stress lavoro correlato la sorveglianza sanitaria.
In questo contesto assume un ruolo cruciale nella valutazione e prevenzione rischio stress lavoro correlato la sorveglianza sanitaria.
Il documento di valutazione dei rischi
Nella parte relativa alla valutazione e alla gestione del rischio stress lavoro correlato, il Documento di valutazione rei rischi deve documentare l’effettuazione dei seguenti interventi:
Nella parte relativa alla valutazione e alla gestione del rischio stress lavoro correlato, il Documento di valutazione rei rischi deve documentare l’effettuazione dei seguenti interventi:
- azioni di sensibilizzazione ed informazione;
- analisi documentale;
- azioni formative intraprese per le varie figure interne;
- processo valutativo effettuato con gli strumenti di indagine;
- programma delle misure di prevenzione/protezione collettiva ed individuale;
- eventuale sorveglianza sanitaria mirata ai gruppi a rischio;
- piano di monitoraggio / follow-up con relativa tempistica.
SUCCESSIVE MODIFICHE DEL 17 NOVEMBRE 2010
Si segnala che sono state approvate in data 17 novembre scorso dalla
Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro “Le
indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress per la
valutazione del rischio stress lavoro correlato” (art. 6, comma 8, lett.
mquater, d.lgs. n. 81/20028).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 18 novembre u.s.
ha reso noto il documento tramite Lettera Circolare.
Il documento contiene le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio
da stress lavoro-correlato con l’obiettivo di superare le difficoltà operative
ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità
di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, resa definitivamente
obbligatoria dall’art. 28 del Testo Unico della salute e sicurezza sul lavoro.
Il 31 dicembre 2010 è la data di decorrenza di tale obbligo a partire dalla
quale i datori di lavoro dovranno dare avvio all’adeguamento della valutazione
secondo quanto prescritto.
La finalità del documento è quello di indirizzare le attività dei datori di
lavoro, loro consulenti e organi di vigilanza sul percorso metodologico che
rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del
rischio da stress lavoro-correlato, come parte integrante della valutazione dei
rischi e delineare un protocollo che possa essere gestito dal datore di lavoro
avvalendosi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il
coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori
(per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello
stesso tipo (ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore
oppure chi svolge la medesima mansione, etc.)
Il modello introdotto si articola in due fasi progressive:
1. una necessaria valutazione preliminare che consiste nella rilevazione di
indicatori oggettivi e verificabili afferenti a fattori di contesto o di
contenuto del lavoro quali ad esempio gli indici infortunistici; le assenze per
malattia; il turnover; l’entità dei procedimenti e delle sanzioni; le
segnalazioni del medico competente. Tale attività viene fatta attraverso liste
di controllo gestite direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei
suoi ausiliari.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.
Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione del rischio e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi.
2. una valutazione approfondita eventuale, da attivare nel caso in cui la
valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e
le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro,
si rivelino inefficaci. Quest’ultima, a differenza della precedente, si basa
sulla valutazione della percezione soggettiva delle proprie condizioni di
lavoro da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti di
investigazione adeguati quali questionari, focus group, interviste
semi-strutturate, che consentano di capire la posizione dei lavoratori rispetto
ai quei fattori prima valutati solo oggettivamente.
In relazione alla seconda fase di valutazione vengono fornite differenziate
indicazioni in relazione alla dimensione aziendale:
• Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
• Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.
• Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori;
• Nelle aziende fino a cinque lavoratori è possibile una generale semplificazione di tale fase prevedendo direttamente l’utilizzo di semplici riunioni informali con i lavoratori interessati.
Infine, il documento nella sua parte finale fa salve le valutazioni del
rischio da stress-lavoro correlato effettuate coerentemente ai contenuti
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, come recepito dall’Accordo
Interconfederale del 9 giugno 2008, salvo aggiornamenti della stessa
valutazione – in base a quanto prescritto – nelle ipotesi previste dal Testo
Unico in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art. 29 comma 3 del D.Lgs.
81/2008).
Fonte: http://www.espsicologia.it/
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