Nel 2009 è partito un piano di controlli straordinari sulla permanenza dei requisiti sanitari a carico dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Il piano si concluderà in questo 2012, per un totale di 800.000 posizioni controllate, solo 250.000 per il 2012. Nei diversi anni, l’INPS ha adottato diversi sistemi per definire i campioni che sarebbero stati sottoposti a verifica. Il sito handylex (www.handylex.org) ne rende una esaustiva sintesi.
LE VERIFICHE DAL 2008 AL 2011 - Nel 2009 i controlli sono stati 200.000 con un campionamento proporzionato all’incidenza territoriale degli invalidi civili per abitanti: ad essere sottoposti a verifiche sono stati gli invalidi maggiorenni fino ai 78 anni.
Nel 2010
le verifiche (100.0000) si sono concentrate su chi percepisce
assegni o indennità da prima del 1° aprile 2007, estraendo il campione tra i
titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione di età compresa fra
i 18 e i 67 anni; gli invalidi parziali di età compresa fra i 40 e i 60 anni.
Nel 2011
le verifiche sono state 250.000, con lo stesso criterio di campionamento
del 2010, oltre a invalidi civili, ciechi civili e sordi – titolari di
provvidenze economiche – il cui certificato di invalidità preveda una revisione
fra luglio e dicembre 2011. In tutti i casi, non si sono effettuati controlli
su persone affette dalle patologie di cui al DM 2 agosto 2007 gravi
stabilizzate o ingravescenti).
CHI SARA' CONTROLLATO
– Con il Messaggio 19 aprile 2012, n. 6796, che si rifà
alle indicazioni già presenti nella Circolare 76/2010 e con il Messaggio
6763/2011, l’INPS fa sapere quali saranno i criteri per la definizione del
campione che sarà sottoposto a verifiche nel 2012. Nel 2012 le verifiche
saranno fatte su un campione estratto tra gli invalidi titolari di
provvidenze economiche in scadenza prima della fine dell’anno (esclusi
quelli per la quale la scadenza è prevista entro due mesi dal Messaggio), senza
limiti di età; i titolari di indennità di accompagnamento (ciechi e
invalidi) e di comunicazione di età compresa fra i 18 e i 67 anni compiuti;
i titolari di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali) di età
compresa fra i 40 e i 60 anni.
MODALITA’ E PROCEDURE
– Una volta selezionate le persone, da campione, l’INPS chiederà alle
singole USL l’invio dei fascicoli sanitari relativi. Le persone,
contemporaneamente, riceveranno, tramite raccomandata, l’invito a spedire al
Centro Medico-Legale INPS, la propria documentazione, per consentire di
fare una preventiva valutazione dello stato invalidante in essere. Il cittadino
avrà 15 giorni di tempo per inviare la documentazione. Qualora non la inviasse,
o se quella inviata fosse ritenuta insufficiente dall’INPS, riceverà una convocazione
a visita. Se il cittadino invierà invece quanto richiesto, e la
documentazione è ritenuta sufficiente per fare una valutazione dello stato
invalidante in base ai certificati, referti, cartelle cliniche inviate, l’INPS
può:
1.
confermare la prestazione erogata
2. terminare
il controllo sulla persona, riconoscerndo che si tratta di una patologia grave
stabilizzata o ingravescente
3.
rettificare i precedenti verbali di invalidità e revocare la pensione,
l’indennità o l’assegno
LA RETTIFICA – La possibilità di rettifica delle prestazioni erogate è stato esteso dal secondo comma dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2010 (Legge 122/2010) anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, mentre prima era previsto solo per le malattie professionali e le invalidità per lavoro.
LA RETTIFICA – La possibilità di rettifica delle prestazioni erogate è stato esteso dal secondo comma dell’articolo 10 del Decreto legge 78/2010 (Legge 122/2010) anche per le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale, mentre prima era previsto solo per le malattie professionali e le invalidità per lavoro.
L’INPS può
quindi procedere alla rettifica senza che ci sia nessuna visita o valutazione
fisica della persona, ma solo
sulla base della documentazione fornita.
Come si legge dal messaggioINPS: il programma di verifiche straordinarie dell’anno 2012 comprenderà anche l’accertamento della permanenza dei requisiti di legge previsti dall’art.3, comma 3, della Legge n. 104/1992. Questo significa che procederà anche all’accertamento dell’handicap, anche se va ricordato che non riconosce l’eventuale aggravamento rispetto alla precedente determinazione.
Per approfondire:
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